licenza ncc
ECONONIA E FINANZA

Licenza ncc

Per quel che riguarda la licenza ncc vi è la duplice facoltà per gli operatori del settore di cominciare a dar vita ad un nuovo servizio ‘senza il rientro in rimessa’ e di ‘fermare il veicolo su suolo pubblico’ attendendo il cliente prenotato e durante il servizio stesso.

Ma cerchiamo di capire meglio come viene normata questa professione.

Il nuovo DL

Il nuovo DL va a chiarire tutto in materia di licenza ncc salvo ulteriori variazioni in sede di conversione, può esprimersi quanto segue:

Va detto che sono state sospese fino al 29 marzo 2019 le sanzioni disciplinari di cui all’art. 11-bis Legge vigente quadro n. 21/1992 e ss.

Tutte le eventuali inosservanze da parte dei titolari di licenza taxi e dei titolari di autorizzazione ncc rispetto ai precedenti artt. 3 e 11 integrati sono sospese anche le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’art. 85 commi 4 e 4-bis D. Lgs n. 285/1992 e ss.

Ovvero relative al Codice della strada e come è noto relative anche ad inottemperanze dei soli titolari di autorizzazione al servizio ncc per il trasporto di persone.

Dal 30 marzo 2019 ovviamente la materia di sospensione cambiava.

Invece entro il 30 dicembre 2019 si prevede l’istituzione presso il Centro elaborazione dati del MIT, di un Registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza che attiene al servizio taxi e delle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione per il servizio ncc, fermo restando che anche in tale circostanza le tecniche relative alle modalità di registrazione verranno individuate attraverso un apposito Decreto.

Fin quando non si manifesti un eventuale intesa da raggiungere in Conferenza Unificata entro il 28 febbraio 2019 e comunque non potendo andare oltre la data del 30 dicembre 2020, ogni singolo servizio, fermo restando l’obbligo di prenotazione, può avviarsi da luogo diverso rispetto alla rimessa qualora venga svolto andando a porre un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta e recante data certa sino al 15 dicembre 2018 oltre che regolarmente registrato.

Questo contratto viene tenuto a bordo delle vetture o in sede, i formati possono essere:

• quello originale

• in copia conforme

va esibito qualora vi fosse un controllo a decorrere dal 1° gennaio 2019 si reputa abrogato l’art. 2 comma 3 DL n. 40/2010 e ss.

Che reca la previsione di disposizioni ministeriali attuative, volte alla prevenzione dell’esercizio abusivo del servizio in oggetto, la cui adozione è stata rinviata ad una cadenza annuale attraverso specifiche proroghe dei termini.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 si ritiene abrogato l’art. 7-bis DL n. 5/2009 e ss. che contiene la prorogata sospensione relativa all’efficacia delle norme già inserite in materia ai sensi del precedente DL n. 207/2008 ss.

In conclusione è bene ricordare che la materia relativa alle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra la domanda e l’offerta di autoservizi pubblici non di linea, verrà disciplinata attraverso un apposito DPCM che il Governo adotterà su proposta del MIT e del MISE, questa è la situazione degli ncc che ha subito come visto diverse modifiche nel corso del tempo sollevando anche aspre polemiche come noto.